Strumento di esplorazione della sezione Conoscere la Camera Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.
I
partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il
collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente
presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
La
dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito
del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di
collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso
contrassegno.
Contestualmente al deposito del contrassegno
di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che
si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale
dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo
della forza politica. I partiti o gruppi politici organizzati tra loro
collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un
unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della
persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano
ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste
dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
Entro
il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici
centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con
un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale
che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il
ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.